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E’ obbligatorio identificare il mittente e il destinatario per tNotice?

È previamente necessaria una distinzione.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 definisce il servizio elettronico di recapito certificato come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Dunque ai sensi della disposizione in parola l’identificazione non è necessaria.

Tuttavia al numero successivo l’articolo 3 del suddetto Regolamento stabilisce che possono definirsi servizi elettronici di recapito certificati qualificati quei servizi che detengano i requisiti di cui al successivo art. 44, tra i quali spiccano l’identificazione del mittente e del destinatario.

tNotice ha scelto di allinearsi ai requisiti della disposizione citata per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Quale vantaggio discende da una simile qualificazione a fronte di un’apparente maggiore complessità?

Questa qualificazione consente di attribuire un valore probatorio di tNotice a norma del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS (ex art. 43, co. 1), dal momento che la comunicazione tramite servizio elettronico di recapito certificato gode della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della sua ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

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