È opportuna l’immediata precisazione circa il fatto che un atto o ha valore legale oppure no; non ha di conseguenza senso parlare di maggiore o minore valore legale. Tuttavia tNotice oltre ad avere valore legale ha un diverso valore probatorio nel certificare anche il contenuto della comunicazione inviata.
Perché?
Innanzitutto perché il valore legale di tNotice è disposto con autorizzazione n. AUG/3432/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La procedura seguita da tNotice, quanto alla certificazione dell’invio, non è differente nei suoi contenuti, né tantomeno offre un minor grado di certezza, che trasferisce su supporto informatico le stesse fasi seguite dalla spedizione di una raccomandata tradizionale.
Viene rispettata la stessa procedura di consegna al destinatario tramite il funzionario postale: a differenza della raccomandata “tradizionale” la consegna può avvenire anche ad un indirizzo telematico ed in tempo (quasi) reale, dato che sono eliminati tutti i passaggi fisico-cartacei intermedi tra il mittente e l’ufficio postale di destinazione.
L’assoluta identità delle modalità di consegna della raccomandata tradizionale e di tNotice attesta in entrambi i casi che una “busta contenente il messaggio” è stata consegnata, o che si è tentato tutto il possibile per farlo (e il suo valore certificativo e il correlato “valore legale” non si spinge oltre).
Provare che è stata consegnata una busta non prova però che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento. In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, quando ha fissato il principio secondo il quale «la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa».
Per avere la prova della ricezione del contenuto da parte del destinatario è necessaria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario (che fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.).
Con la sentenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, 12 maggio 2005 n. 10021, la Corte ha invertito l’onere della prova a carico del mittente, stabilendo che: il mittente deve poter dimostrare che il contenuto della comunicazione inviata a mezzo raccomandata è esattamente lo stesso contenuto che ha ricevuto il destinatario.
Questo sarebbe possibile con la presenza di un Notaio all’ufficio postale, che produce una copia conforme della comunicazione, la imbusta con un numero identificativo del plico raccomandato e ne certifica la spedizione dall’ufficio postale sulla copia conforme.
tNotice risolve e innova producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del DNA del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione.
In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione, tNotice produce una nuova impronta del documento e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono produce un Certificato Postale Forense (CPF) attestante che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso pervenuto dal mittente e ricevuto dal destinatario.