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Il ritiro con doppio PIN di tNotice identifica il destinatario?

Si considera firma elettronica (con identificazione del consegnatario) quando utilizzata con due passaggi di verifica, apposta con un dispositivo a proprio uso esclusivo.

L’uso del telefono per ricevere un SMS da tNotice con il secondo PIN per firmare elettronicamente è idoneo a identificare il consegnatario, in quanto:

  • il telefono è nell’uso esclusivo del titolare;
  • l’utenza telefonica è identificabile risalendo al titolare;
  • la verifica è effettuata in due passaggi.

La verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

È possibile violare il codice PIN di tNotice?

La sicurezza del PIN di tNotice ha gli stessi livelli di sicurezza di un codice PIN di un bancomat, anche, e soprattutto, sotto l’aspetto della sicurezza, in quanto:

  • È composto da 5 numeri;
  • Dopo il terzo tentativo che non vada a buon fine non sarà possibile tentare ulteriori accessi;
  • Ad ogni avviso di giacenza è associato un diverso codice PIN (come il PIN associato ad una tessera del bancomat).

Il ritiro con doppio PIN di tNotice è equivalente a una firma elettronica?

Si considera firma elettronica (con identificazione del consegnatario) quando utilizzata con due passaggi di verifica, apposta con un dispositivo a proprio uso esclusivo.

L’uso del telefono per ricevere un SMS da tNotice con il secondo PIN per firmare elettronicamente è idoneo a identificare il consegnatario, in quanto:

  • il telefono è nell’uso esclusivo del titolare;
  • l’utenza telefonica è identificabile risalendo al titolare;
  • la verifica è effettuata in due passaggi.

La verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

Se il telefono è rubato?

In caso di furto del telefono, l’autore deve avere accesso alla busta o all’email contenente l’avviso di giacenza e il codice PIN al fine di appropriarsi del contenuto della tNotice.

Il titolare del telefono potrà eccepire il furto in giudizio dimostrando di non aver egli ritirato la comunicazione producendo come prova la denuncia di sottrazione o smarrimento del telefono e di sottrazione della corrispondenza (la denuncia di furto o smarrimento del telefono deve avere data certa antecedente al ritiro della giacenza).

Cosa succede se il telefono indicato non è del destinatario?

Il destinatario per poter ritirare la giacenza dovrà fornire un numero di telefono cellulare, al quale verrà inviato un sms contenente il codice di controllo da utilizzare per apporre la firma elettronica (o il riscontro di una foto del proprio documento di identità).

In caso di richiesta della parte interessata resta fermo il potere del giudice di disporre perizia tecnica per l’accertamento dell’autenticità della firma elettronica, ed in particolare:

  • Nel caso di verifica con SMS di tNotice, in fase di giudizio il perito informatico (C.T.U. nominato dal Giudice) può dimostrare che il telefono utilizzato per la firma non è del destinatario, ma identificare chi è stato il reale firmatario (e in tal caso se è persona preposta al ritiro da parte del destinatario stesso, oppure è una sottrazione di corrispondenza, si persegue il reato penalmente).
  • Nel caso, invece, di verifica con produzione di una foto del proprio documento di identità, in fase di giudizio l’Autorità Giudiziaria procederà nell’accertamento dei fatti a carico del titolare del documento prodotto.

In ogni caso la verifica consente l’identificazione ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

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