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Perché tNotice ha valore legale?

Il valore legale di tNotice discende da diversi fattori.

In primis dal combinato disposto degli art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) e art. 43 Regolamento 910/2014 (eIDAS).

tNotice è inoltre un operatore postale autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico al n° AUG/3432/2016.

Inoltre tNotice è sottoposta alla vigilanza da parte di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e alla verifica – ex post – di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Nel nostro ordinamento non è presente alcuna norma che attribuisca alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno in sé un determinato valore legale: l’unica norma di diritto positivo a cui si deve far riferimento è l’art. 1335 cod. civ., costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. 24 luglio 2007, n. 16327), che recita:

[…] la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. […]

Il valore che si suole attribuire alla raccomandata con ricevuta di ritorno “tradizionale” (ovvero la presunzione che la comunicazione sia giunta al destinatario o, in caso di esito negativo, la certezza che sono state espletate tutte le formalità necessarie per rendere conoscibile la comunicazione al destinatario) deriva, quindi, esclusivamente dal rispetto di determinate procedure e da un meccanismo di successive comunicazioni (ricevuta di ritorno e avviso di giacenza).

tNotice è un processo di recapito di una comunicazione digitale a norma dell’art. 3 n. 36 del citato Regolamento (UE) eIDAS (servizio elettronico di recapito certificato).

tNotice è un servizio di inPoste.it S.p.A., operatore postale con autorizzazione n. AUG/3432/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni – Direzione Generale – Divisione VI.

Perché tNotice ha più valore legale?

È opportuna l’immediata precisazione circa il fatto che un atto o ha valore legale oppure no; non ha di conseguenza senso parlare di maggiore o minore valore legale. Tuttavia tNotice oltre ad avere valore legale ha un diverso valore probatorio nel certificare anche il contenuto della comunicazione inviata.

Perché?

Innanzitutto perché il valore legale di tNotice è disposto con autorizzazione n. AUG/3432/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La procedura seguita da tNotice, quanto alla certificazione dell’invio, non è differente nei suoi contenuti, né tantomeno offre un minor grado di certezza, che trasferisce su supporto informatico le stesse fasi seguite dalla spedizione di una raccomandata tradizionale.

Viene rispettata la stessa procedura di consegna al destinatario tramite il funzionario postale: a differenza della raccomandata “tradizionale” la consegna può avvenire anche ad un indirizzo telematico ed in tempo (quasi) reale, dato che sono eliminati tutti i passaggi fisico-cartacei intermedi tra il mittente e l’ufficio postale di destinazione.

L’assoluta identità delle modalità di consegna della raccomandata tradizionale e di tNotice attesta in entrambi i casi che una “busta contenente il messaggio” è stata consegnata, o che si è tentato tutto il possibile per farlo (e il suo valore certificativo e il correlato “valore legale” non si spinge oltre).

Provare che è stata consegnata una busta non prova però che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento. In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, quando ha fissato il principio secondo il quale «la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa».

Per avere la prova della ricezione del contenuto da parte del destinatario è necessaria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario (che fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.).

Con la sentenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, 12 maggio 2005 n. 10021, la Corte ha invertito l’onere della prova a carico del mittente, stabilendo che: il mittente deve poter dimostrare che il contenuto della comunicazione inviata a mezzo raccomandata è esattamente lo stesso contenuto che ha ricevuto il destinatario.

Questo sarebbe possibile con la presenza di un Notaio all’ufficio postale, che produce una copia conforme della comunicazione, la imbusta con un numero identificativo del plico raccomandato e ne certifica la spedizione dall’ufficio postale sulla copia conforme.

tNotice risolve e innova producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del DNA del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione.

In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione, tNotice produce una nuova impronta del documento e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono produce un Certificato Postale Forense (CPF) attestante che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso pervenuto dal mittente e ricevuto dal destinatario.

Che valore ha la firma sul Certificato Postale Forense di tNotice?

La firma digitale qualificata apposta sul Certificato Postale Forense di tNotice dall’operatore postale è la stessa tipologia di firma che utilizzano i Comuni per i certificati anagrafici online autorizzati dal Ministero dell’Interno.

In via generale è la stessa tipologia di firma elettronica utilizzata nella Pubblica Amministrazione e nei Tribunali.

Ha pieno valore legale, effetto verso i terzi, e non è ripudiabile.

Che valore ha la firma per ricevuta del destinatario su tNotice?

La firma elettronica che viene apposta dal destinatario in fase di ritiro è sempre una firma elettronica (con due passaggi di verifica ed invio di un codice di controllo via SMS sul telefonino) e, come tale, disconoscibile (ripudiabile),  allo stesso modo – con lo stesso grado di certezza – di una firma apposta in calce sulla ricevuta di ritorno tradizionale. È bene precisare inoltre che in quest’ultimo caso (ricevuta cartacea tradizionale) non si può nemmeno parlare di firma autenticata.

tNotice offre una certezza maggiore: in ogni caso il destinatario può apporre la firma elettronicamente senza necessità di alcun dispositivo extra (se non del proprio telefonino).

Inoltre tNotice qualifica il ricevente con Nome e Cognome.

Sulla cartolina tradizionale trovi scritto chi è il ricevente che ha firmato? No. E’ stato qualificato? No.

tNotice lo fa, attraverso la verifica ai sensi e con le modalità di cui all’art 5, co. 3, D.P.C.M. 27.09.12.

E’ obbligatorio identificare il mittente e il destinatario per tNotice?

È previamente necessaria una distinzione.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 definisce il servizio elettronico di recapito certificato come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Dunque ai sensi della disposizione in parola l’identificazione non è necessaria.

Tuttavia al numero successivo l’articolo 3 del suddetto Regolamento stabilisce che possono definirsi servizi elettronici di recapito certificati qualificati quei servizi che detengano i requisiti di cui al successivo art. 44, tra i quali spiccano l’identificazione del mittente e del destinatario.

tNotice ha scelto di allinearsi ai requisiti della disposizione citata per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Quale vantaggio discende da una simile qualificazione a fronte di un’apparente maggiore complessità?

Questa qualificazione consente di attribuire un valore probatorio di tNotice a norma del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS (ex art. 43, co. 1), dal momento che la comunicazione tramite servizio elettronico di recapito certificato gode della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della sua ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La consegna di una raccomandata tNotice prova anche il suo contenuto?

Sì. tNotice risolve e innova.

L’art. 3 n. 36 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) stabilisce che il servizio elettronico di recapito certificato è “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate, e i servizi elettronici di recapito certificato qualificato a questi requisiti aggiungono quelli definiti dall’art. 44 del medesimo Regolamento.

Essendo tNotice possedere i requisiti dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, tNotice rispetta tutti i parametri indicati, compresi quelli delle “prove relative al trattamento dei dati trasmessi” e della protezione dei dati trasmessi “dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”.

Di conseguenza tNotice fornisce prova anche del contenuto della comunicazione, oltre che dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione, risolvendo così una delle maggiori problematiche caratterizzanti la raccomandata tradizionale.

Quest’ultima infatti si limita a provare che è stata consegnata una busta, ma non che sia stato consegnato il contenuto della comunicazione, giacché il destinatario potrebbe sempre sostenere che la busta non conteneva alcun messaggio, oppure un altro documento, con l’onere della prova che è stato attribuito dalla Suprema Corte talvolta al mittente (Cass. 10021/2005) e talvolta al destinatario (Cass. 20144/2005).

Come detto tNotice risolve la problematica (contemporaneamente ponendosi in una posizione di assoluta innovazione), e lo fa producendo un’impronta del documento e di tutti i suoi allegati in fase di accettazione (una sorta di esame del DNA del contenuto della comunicazione) senza necessità di aprire o leggere i documenti, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione.

In fase di ritiro da parte del destinatario della comunicazione tNotice produce una nuova impronta del documento e ne verifica la corrispondenza con l’impronta di partenza. Solo nel caso in cui le due impronte corrispondono produce un Certificato Postale Forense (CPF) di attestazione che il contenuto spedito dal mittente con il numero identificativo della raccomandata è esattamente lo stesso ricevuto dal destinatario.

Perché il Certificato Postale Forense di tNotice ha valore legale?

Il Certificato Postale Forense di tNotice (CPF)  è sempre firmato con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato e dotato di timbro elettronico.

L’art. 43 del Regolamento 910/2014 (eIDAS) al primo comma stabilisce che “Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica”.

Il successivo comma aggiunge inoltre che “I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Una firma digitale qualificata o un sigillo elettronico qualificato godono della presunzione legale di garanzia dell’origine e dell’integrità dei dati a cui è associato.

Il Certificato Postale Forense di tNotice è fornito con doppio valore, sia con firma digitale qualificata o sigillo elettronico qualificato sia con un timbro elettronico, che mantiene inalterato il valore legale anche in fase di materializzazione e stampa del documento; non contiene mai elementi o dati dinamici.

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